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Illegittimo L’ordine Della Questura Di Cessazione Della Contestata Attività Abusiva Di Albergo In Assenza Dei Presupposti Di Legge.

Illegittimo l’ordine della Questura di cessazione della contestata attività abusiva di albergo in assenza dei presupposti di legge.

Ottimi risultati per due associati ALBAA assistiti dal nostro consulente legale l’Avv. Claudia De Arcangelis

Il Tar Lazio – Roma ha stabilito, seppure nella sommaria fase cautelare, un importante principio, secondo il quale la Questura non ha il potere di disporre la cessazione dell’attività alberghiera ritenuta abusiva sulla base della contestata gestione unitaria di più strutture extralberghiere, in assenza delle specifiche  situazioni di fatto che consentono l’applicazione dell’art. 100 del TULPS, ovvero  tumulti o gravi disordini o l’accertamento che la struttura o le aree ad essa riferibili  siano  abituale ritrovo di persone pregiudicate, o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

In assenza di queste specifiche ipotesi, l’ordine di cessazione dell’attività alberghiera è illegittimo, dato che la Questura ha la sola competenza di trasmettere il verbale di accertamento alla competente amministrazione comunale.

Leggi l’ordinanza del 1 agosto 2025

Per maggiori dettagli, non esitare a contattare i nostri uffici: info@albaa.it | 3483210109.

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