Illegittimo l’ordine della Questura di cessazione della contestata attività abusiva di albergo in assenza dei presupposti di legge.
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Il Tar Lazio – Roma ha stabilito, seppure nella sommaria fase cautelare, un importante principio, secondo il quale la Questura non ha il potere di disporre la cessazione dell’attività alberghiera ritenuta abusiva sulla base della contestata gestione unitaria di più strutture extralberghiere, in assenza delle specifiche situazioni di fatto che consentono l’applicazione dell’art. 100 del TULPS, ovvero tumulti o gravi disordini o l’accertamento che la struttura o le aree ad essa riferibili siano abituale ritrovo di persone pregiudicate, o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
In assenza di queste specifiche ipotesi, l’ordine di cessazione dell’attività alberghiera è illegittimo, dato che la Questura ha la sola competenza di trasmettere il verbale di accertamento alla competente amministrazione comunale.
Leggi l’ordinanza del 1 agosto 2025
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